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Finanziamento a fondo perduto per lo sviluppo dell’attività di esportazione delle Microimprese Italiane manifatturiere 

Il Bonus Export Digitale è un progetto a cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e dell’Agenzia ICE.
Si tratta di un contributo che punta a sostenere le microimprese manifatturiere (codice ATECO C) nella loro attività di internazionalizzazione.

Soggetti beneficiari
Possono richiedere il contributo le microimprese manifatturiere (codice ATECO C) con sede in Italia, anche costituite in forma di reti o consorzi.
Sia alla data di presentazione della domanda di concessione che alla data di richiesta di erogazione del contributo, tutte le microimprese – anche aderenti alle reti o ai consorzi – devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:
a) hanno meno di 10 dipendenti e fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), secondo quanto previsto dal regolamento di esenzione;
b) hanno avviato, da almeno un anno, la fatturazione di prodotti commerciali;
c) hanno sede legale o sede operativa e stabilimento produttivo in Italia;
d) operano settore manifatturiero, codice ATECO primario: C;
e) sono in stato di attività e risultano iscritte al Registro delle Imprese;
f) non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
g) sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), valido alla data di presentazione della domanda;
h) sono in regola con gli adempimenti fiscali;
i) non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che, unitamente all’importo delle agevolazioni concesse a valere sul presente accordo, determini il superamento del massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento de minimis;
j) non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente accordo, alcun altro contributo pubblico;
k) non rientrano tra le imprese operanti nei settori esclusi dall’articolo 1 del regolamento de minimis;

l) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
m) non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
Devono risultare verificate le seguenti condizioni di terzietà tra soggetto beneficiario e società fornitrice:
• non può esservi alcuna influenza della società beneficiaria sulla composizione, sulle votazioni e sulle decisioni degli organi sociali dell’impresa fornitrice e viceversa;
• l’amministratore unico e/o uno dei soci della società beneficiaria non possono detenere partecipazioni nella società fornitrice;
• l’amministratore unico e/o uno dei soci della società fornitrice non possono detenere partecipazioni nella società beneficiaria;
• non possono sussistere relazioni di parentela tra gli amministratori e/o i soci che detengono partecipazioni rilevanti della società fornitrice e della società beneficiaria.

Tipologia di interventi ammissibili
Il Bonus Export Digitale finanzia le spese sostenute per l’acquisizione di soluzioni digitali per l’export, fornite da imprese iscritte nell’elenco delle società abilitate.
Sono ammissibili al contributo di cui al presente accordo le seguenti spese sostenute dai soggetti beneficiari:
a) spese per la realizzazione di sistemi di e-commerce verso l’estero, siti e/o app mobile, ivi compresi eventuali investimenti atti a garantire la sincronizzazione con marketplace internazionali forniti da soggetti terzi;
b) spese per la realizzazione di sistemi di e-commerce che prevedano l’automatizzazione delle
operazioni di trasferimento, aggiornamento e gestione degli articoli da e verso il web nonché il
raccordo tra le funzionalità operative del canale digitale di vendita prescelto e i propri sistemi di
Customer Relationship Management – CRM (ad esempio i sistemi API – Application Programming Interface);
c) spese per la realizzazione di servizi accessori all’ e-commerce quali quelli di smart payment,
predisposizione di portfolio prodotti, traduzioni, shooting fotografici, video making, web design e content strategy;
d) spese per la realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per il canale dell’export digitale, con specifico riferimento al portafoglio prodotti, ai mercati esteri e ai siti di vendita online prescelti;
e) spese per digital marketing finalizzate a sviluppare attività di internazionalizzazione: campagne di promozione digitale, Search Engine Optimization (SEO), costi di backlink e di Search Engine Marketing (SEM), campagne di content marketing, inbound marketing, di couponing e costi per il rafforzamento della presenza sui canali social; spese di lead generation e lead nurturing;
f) servizi di CMS (Content Management System): restyling di siti web siano essi grafici e/o di contenuti volti all’aumento della presenza sui mercati esteri;
g) spese per l’iscrizione e/o l’abbonamento a piattaforme SaaS (Software as a Service) per la gestione della visibilità e spese di content marketing, quali strumenti volti a favorire il processo di esportazione;
h) spese per servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano
finalizzati ad aumentare la presenza sui mercati esteri;
i) spese per l’upgrade delle dotazioni di hardware necessarie allo sviluppo di processi organizzativi di cui alla lettera h;
j) ogni altra spesa per servizi strettamente connessi con le finalità del presente accordo.
Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo:
• le spese per l’acquisto generico di hardware che non rientrino nelle necessità di cui al comma 1, lettera i) del presente articolo;
• le spese per imposte, tasse e oneri sociali;
• le spese legali e notarili;
• le spese relative alle ordinarie attività amministrative, aziendali o commerciali;
• le spese per costi diretti relativi all’acquisizione o alla registrazione e alla tutela della proprietà
intellettuale.
Sono ammissibili esclusivamente titoli di spesa in formato elettronico emessi, in data successiva alla presentazione della domanda di contributo.

Elenco dei fornitori
È istituito l’elenco dei fornitori di soluzioni digitali per l’export.
Possono presentare domanda di iscrizione all’elenco le imprese che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) sono costituite in forma societaria;
b) sono iscritte al Registro delle Imprese e sono in stato di attività;
c) non sono in stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposte a procedure concorsuali diverse dal concordato preventivo con continuità e ad accordi di ristrutturazione del debito;
d) hanno sede legale o operativa nell’Unione Europea;
e) hanno realizzato nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda servizi o prestazioni relativi ad una o più delle spese ammissibili di cui all’articolo 5, comma 1 del presente accordo per un ammontare pari ad almeno 200.000 euro;

f) svolgono una attività coerente con le finalità del presente accordo, come riscontrabile dall’oggetto sociale previsto da statuto o atto costitutivo;
g) sono operatori economici ammessi ai sensi dell’art. 45 del decreto-legislativo n. 50/2016 non ricadenti nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del decreto-legislativo n. 50/2016.
I nominativi dei fornitori sono comunicati dai soggetti beneficiari a Invitalia in sede di richiesta di erogazione del contributo.
I requisiti devono essere dichiarati dal soggetto fornitore mediante apposita DSAN, la quale dovrà essere predisposta conformemente all’allegato A e trasmessa contestualmente alla richiesta di iscrizione all’elenco.
Invitalia può – in qualsiasi fase del procedimento – effettuare verifiche e controlli, anche a campione, sulle DSAN rilasciate dai fornitori ed allegate alla richiesta di iscrizione all’elenco. In caso di esito negativo delle verifiche e controlli, Invitalia procederà alla cancellazione del fornitore dall’elenco e alle previste comunicazioni all’Autorità giudiziaria.

Entità e forma dell’agevolazione
Le risorse finanziarie ammontano complessivamente a euro 30.000.000,00.
Il contributo previsto dal Bonus è concesso in regime “de minimis” per i seguenti importi:
– 4.000 euro alle microimprese a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto dell’IVA, a 5.000 euro;
– 22.500 euro alle reti e consorzi a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto dell’IVA, a 25.000 euro.

Scadenza
È stato prorogato il periodo utile alle imprese per la compilazione e presentazione delle domande, inizialmente fissato al 15 luglio 2022, per disponibilità di fondi residui.
Le domande devono essere presentate dal rappresentante legale dei soggetti richiedenti esclusivamente online.

AVVISO

Con Provvedimento del 14 dicembre 2022 è estesa la possibilità di accedere al contributo alle piccole imprese manifatturiere, costituite anche in forma di reti e consorzi ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della Delibera del Direttore Generale di ICE n. 21/21 del 25/11/2021 – aggiornata ai sensi della nota N° 26/22 del 01/12/2022

NB: Si definisce Piccola impresa un’impresa con un numero di dipendenti inferiori a 50 e con un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Nella sezione “normativa” sono stati aggiornati i seguenti allegati:

• 2a – Domanda per imprese
• 2b – Domanda per reti e consorzi
• 3a – Richiesta di erogazione per imprese
• 3b – Richiesta di erogazione per reti e consorzi

 

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