MASAF: Bando “Facility Parco Agrisolare” – Misura M2C1-I4
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Descrizione Bando
La Misura del PNRR M2C1-I4 “Dispositivo per il parco agrisolare” (c.d. Facility Parco Agrisolare, di seguito anche “Misura”) prevede la selezione e il finanziamento di interventi che consistono nell’acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all’attività delle imprese beneficiarie. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più interventi di riqualificazione dei fabbricati ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture quali, la rimozione e lo smaltimento dell’amianto dai tetti, la realizzazione dell’isolamento termico dei tetti e/o la realizzazione di un sistema di aerazione. Il sostegno agli investimenti si sostanzia nell’erogazione di un contributo a fondo perduto.
Soggetti Beneficiari
Possono essere Soggetti Beneficiari:
a) gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
b) le imprese agroindustriali;
c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
d) i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).
Non possono essere Soggetti Beneficiari i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA e le aziende la cui data d’inizio dell’attività d’impresa sia successiva al 28 febbraio 2025.
Tipologia di interventi ammissibili
Per richiedere il contributo previsto dal Decreto Facility, l’impianto fotovoltaico deve essere di nuova costruzione e con potenza di picco complessiva (espressa in kWp), non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp, determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico misurate in Condizioni di Prova Standard (STC), così come definito dalle pertinenti norme CEI e dalla Guida CEI 82-25. Il suddetto valore di potenza deve trovare riscontro anche sul sistema Gaudì di Terna, mediante la registrazione di un nuovo impianto o di un potenziamento di un impianto esistente, attraverso la creazione di una nuova sezione.
In caso di realizzazione del potenziamento di un impianto esistente, il contributo da riconoscere verrà definito sulla base dei costi sostenuti esclusivamente per la realizzazione della nuova sezione.
Per le imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, possono essere ammessi ai contributi previsti dal Decreto “Facility Parco Agrisolare” esclusivamente i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici la cui energia elettrica prodotta sarà destinata a soddisfare l’autoconsumo o l’autoconsumo condiviso (cosiddetti impianti in regime di cessione parziale/autoconsumo).
Si specifica che i componenti principali di impianto devono essere nuovi e mai utilizzati in altri impianti fotovoltaici.
In particolare, con riferimento ai produttori dei moduli fotovoltaici impiegati, questi dovranno essere iscritti al Registro dei Moduli Fotovoltaici di ENEA (redatto ai sensi dell’articolo 12 comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023) e ricadere nella Categoria A, B o C.
SPESE AMMISSIBILI E MASSIMALI
La spesa massima ammissibile per singola Proposta, ivi inclusi gli eventuali interventi complementari, non può essere superiore a euro 2.260.000,00.
Ogni singolo Soggetto Beneficiario può richiedere l’accesso al contributo per più progetti, ma con una spesa massima ammissibile complessiva per Soggetto Beneficiario, comunque, non superiore a euro 2.260.000,00 così ripartiti:
a) fino a 1.500.000 euro per l’installazione di pannelli fotovoltaici;
b) fino a 700.000 euro per gli interventi complementari (rimozione dell’amianto, areazione, isolamento);
c) fino a 50.000 euro per i sistemi di accumulo;
d) fino a 10.000 euro per i dispositivi di ricarica.
SPESA AMMISSIBILE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Sono ammesse al contributo, in misura delle intensità definite , le spese riferite all’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico, adeguatamente documentate e rendicontabili:
a) fino a 1500 €/kWp per i moduli fotovoltaici i cui produttori risultino iscritti al Registro dei Moduli Fotovoltaici di ENEA (redatto ai sensi dell’articolo 12 comma 1 del decretolegge 9 dicembre 2023) e ricadano nella Categoria B o C;
b) fino a 1000 €/kWp per i moduli fotovoltaici i cui produttori risultino iscritti al Registro dei Moduli Fotovoltaici di ENEA (redatto ai sensi dell’articolo 12 comma 1 del decretolegge 9 dicembre 2023) e ricadano nella Categoria A.
Il contributo è riconosciuto, nei limiti di spesa previsti, alle Proposte per la realizzazione di impianti fotovoltaici su tetti strumentali all’attività agricola e di altri interventi complementari (ove previsti) finalizzati alla riqualificazione e/o efficientamento energetico dei fabbricati interessati.
Unitamente all’installazione fotovoltaica, sono ammissibili interventi complementari, quali:
– rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti
– realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: tramite relazione tecnica di professionista abilitato
– realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato.
SPESE AMMISSIBILI SISTEMI DI ACCUMULO
In aggiunta al contributo spettante per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico è possibile richiedere un contributo per le spese di acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica fino a un limite di spesa ammissibile pari a 700 €/kWh, adeguatamente documentate e rendicontabili. In ogni caso, ai fini del calcolo del contributo spettante, la spesa massima ammissibile non può eccedere € 50.000 (euro cinquantamila/oo).
Le voci di spesa che rientrano in questa azione sono:
– acquisto e installazione di batterie di accumulatori;
– acquisto e installazione dei dispositivi di gestione, conversione e controllo intesi come il complesso delle apparecchiature (hardware) utili al funzionamento del sistema di accumulo;
– acquisto di licenze e logiche di funzionamento (software) del sistema di accumulo solo se non inclusi nella dotazione prevista dal costruttore del sistema di accumulo installato.
SPESE AMMISSIBILI DISPOSITIVI DI RICARICA
Qualora siano installati dispositivi di ricarica per la mobilità sostenibile, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali di cui ai precedenti paragrafi, una spesa complessiva fino ad un limite massimo ammissibile pari a € 10.000 (euro diecimila/00).
Le spese dovranno essere riferibili all’acquisto di dispositivi di ricarica, adeguatamente documentabili e rendicontabili.
I dispositivi di ricarica dovranno essere di nuova costruzione, non già impiegati in altri siti o impianti e conformi alla normativa tecnica di settore.
Entità e forma dell’agevolazione
La dotazione finanziaria complessiva della Facility Parco Agrisolare è pari a 789 milioni di euro. Almeno il 40% delle risorse è riservato a progetti localizzati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’aiuto concesso nell’ambito della Misura consiste in un contributo in conto capitale riconosciuto sulle spese ammissibili determinata in funzione del settore in cui opera il Soggetto Beneficiario e, ove applicabile, in funzione della realizzazione dell’intervento destinato o meno al soddisfacimento del solo autoconsumo o dell’autoconsumo condiviso.
In particolare per gli interventi da realizzare nelle imprese attive nel settore della produzione primaria l’intensità massima del contributo riconoscibile è pari all’80% delle spese ammissibili.
Per gli interventi da realizzare dalle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli l’intensità massima riconoscibile è pari a:
– 80% delle spese ammissibili se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 6 kWp e 200 kWp;
– 65% delle spese ammissibili se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 200 kWp e 500 kWp;
– 50% delle spese ammissibili se la potenza dell’impianto è maggiore di 500 kWp fino al massimo di 1000 kWp.
Per gli interventi da realizzare dalle imprese attive nei settori della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli l’intensità massima riconoscibile è pari al 30% delle spese ammissibili.
Scadenza
