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Come redigere il budget aziendale?

I piani di sviluppo aziendali sono ora diventati obbligatori con la riforma della crisi d’impresa

La formulazione del budget è un processo operativo estremamente importante per stabilire gli obbiettivi
dell’azienda nel breve periodo e per riassumerne i risultati economico – finanziari previsti.

In poche parole fare il budget è tradurre in numeri sulla carta tutte le previsioni che di solito sono nella testa dell’imprenditore. Il Budget è infatti il bilancio previsionale dell’anno successivo e ed è composto da:

  • Budget economico: ovvero la previsione di ricavi e costi del prossimo anno.
  • Budget di cassa: la conseguente previsione di entrate e uscite finanziarie e si può fare solo dopo avere fatto quella economica

I passaggi fondamentali per fare un budget aziendale

 

Per fare il budget economico aziendale bisogna seguire un ordine logico e la prima cosa da fare è una cauta previsione delle vendite e quindi del fatturato.

In secondo luogo occorre calcolare le risorse necessarie a produrre e vendere quanto ipotizzato.
La quantità, qualità ed entità di costi di tali risorse, umane-materiali e finanziarie, è da calcolare in dettaglio nei singoli budget per area.

La maggior parte dei costi sono collegati o collegabili al fatturato da un legame di proporzionalità.

Perché è necessario predisporre un budget efficace?

Obiettivo del budget economico è in primis calcolare il risultato finale per orientare le decisioni e le azioni da intraprendere.

Se dalle ipotesi e dai calcoli emergesse infatti un risultato non soddisfacente, il saperlo prima di iniziare l’anno rende non solo possibile ma doveroso progettare e attivare azioni realizzabili per cambiare e migliorare i risultati fino ad ottenere un utile.

Il senso della riforma è in questo principio: se l’imprenditore è obbligato a preparare calcoli previsionali potrà prevenire risultati negativi e quindi prevenire le crisi, evitandole.

Come fare il budget delle vendite nelle PMI

 

Parte iniziale ed essenziale del Budget e di ogni previsione economico finanziaria è il capitolo sulle vendite

Ogni imprenditore ha infatti una sufficiente consapevolezza dell’andamento a breve termine delle vendite, in genere dagli ordini in corso e dalle probabilità di rientro delle offerte emesse.

I primi step per impostare il budget delle vendite

Il lavoro da eseguire consiste nel trasformare tali informazioni (ordini in corso e probabilità di rientro delle offerte emesse) in numeri e proiettarli con ipotesi prudenti sui dodici mesi.

Successivamente, si devono confrontare i risultati con quanto si è fatto almeno negli ultimi 3 anni per evitare di essere troppo ottimisti nell’ipotizzare la crescita o troppo prudenti.

Leggere il recente passato serve anche per decidere se impostare il budget vendite per:

  • Prodotti/servizi
  • Famiglie di prodotti/servizi
  • Aree geografiche
  • Team di commerciali

Con un adeguato uso anche solo di Excel si possono avere e gestire anche tutte le informazioni elencate in contemporanea.

Una volta fatte le ipotesi e l’analisi del recente passato si può quindi fare un piano vendite di base anche solo riprendendo quanto fatto negli ultimi anni e basandosi sull’ipotesi che al minimo si potrà ripetere quanto fatto.

Individuare gli obbiettivi di vendite

La parte più bella del budget inizia subito dopo, con lo stabilire un obiettivo ulteriore di vendite che si desidera e si potrebbe conseguire grazie ad un maggior sforzo di tutta l’azienda.

Per rendere tale obiettivo fattibile vanno coinvolti per primi i commerciali, chiedendo ad ognuno la previsione del plus di vendite rispetto alla base, realizzabili per l’anno relativamente alla propria area operativa.
Le persone adeguatamente motivate con premi e soddisfazioni normalmente sono in grado di produrre un aumento di performance e quindi un traguardo più ambizioso.

Dopo aver ipotizzato le quantità di beni, servizi o commesse vendibili (e da vendere!!) si trasforma tutto in fatturato moltiplicando tali grandezze peri rispettivi prezzi.

Fare il budget vendite con cautela

Regola d’oro nel fare il budget è sempre la prudenza, è consigliabile quindi diminuire del 7-10% in meno la previsione di fatturato complessiva che ne deriva.

Il motivo risiede nel fatto che sul fatturato dimensiono i costi, quindi se la prudenza parte da un più equo fatturato anche il resto sarà tale.

Il piano di sviluppo

Vi è poi una strada ancora più completa per programmare un budget vendite, vale a dire redigere un piano più ampio:

  • Il piano marketing
  • Il piano commerciale

Essi partono infatti da un analisi di mercato, dei concorrenti, delle opportunità, delle minacce e degli spazi che posso mantenere o aggredire.

 

L’imprenditore della PMI il mercato lo conosce e tutte queste informazioni le ha in mente, in genere tale analisi la fa sui quei mercati esteri che non conosce prima di approcciarli. 

Tuttavia anche sul proprio mercato un aggiornamento dei dati e delle conoscenze dell’imprenditore è consigliato!

In genere il piano marketing si effettua nel preparare il piano industriale e il relativo business plan a 3 anni. In tal caso il budget delle vendite del primo anno del piano è una conseguenza quasi matematica.

 

Credito R&S: Agenzia dell’Entrate e amministratore unico

 

 

Risposta n. 182 dell’Agenzia dell’Entrate

Indice dei contenuti

Le spese di attività di R&S per l’amministratore, sono ammesse?

La società Alfa, specializzata nello sviluppo tecnologico finalizzato alla creazione di strumenti di precisione, chiede se le spese sostenute nelle attività di ricerca e sviluppo, in particolare il compenso corrisposto all’amministratore, limitatamente alla parte imputabile all’attività di ricerca effettivamente svolta, siano ammissibili al credito d’imposta ricerca e sviluppo.

In assenza di dipendenti e collaboratori, l’attività di ricerca è svolta esclusivamente mediante il lavoro del socio unico, nonché l’amministratore unico della società.

Il parere dell’Agenzia dell’Entrate

L’agenzia delle entrate ha elaborato il suo parere in merito alla questione sulla base delle circolari n. 5/E del 16 marzo 2016 e n. 13/E del 27 aprile 2017.

Con la circolare n. 5/E del 16 marzo 2016, par. 2.2.1, è stato specificato che sono considerati ammissibili i compensi corrisposti all’amministratore non dipendente dell’impresa che svolge attività di R&S.

 

Allo stesso modo, la circolare n. 13/E del 27 aprile 2017, par. 4.1.2., ha ribadito che tra il c.d. “personale non altamente qualificato” possano essere ricompresi “anche soggetti non dipendenti dell’impresa, aventi con la stessa un rapporto di collaborazione.

Tra i medesimi, quindi, può essere ricompreso anche l’amministratore il cui compenso è agevolabile solo per la parte che remunera l’attività di ricerca effettivamente svolta”.

Le caratteristiche

Attualmente le spese sopra descritte godono dell’aliquota del 50%, ma a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l’aliquota scenderà al 25%.

La scrivente chiarisce inoltre che l’attività svolta dall’amministratore deve essere adeguatamente comprovata.

 

Trasparenza delle erogazioni pubbliche: le novità del Decreto Crescita

 

 

Il decreto Crescita innova la disciplina delle erogazioni pubbliche non solo per le imprese di medie e grandi dimensioni, ma anche per le micro imprese

Si tratta di una riformulazione integrale della disciplina delle erogazioni pubbliche (introdotta dall’art. 1, commi da 125 a 128, legge n. 127/2014) che affronta i seguenti aspetti:

  • ambito applicativo soggettivo (platea dei soggetti interessati dagli obblighi di trasparenza)
  • ambito applicativo oggettivo (natura e forma dell’erogazione pubblica);
  • regime sanzionatorio (entità delle sanzioni e decorrenza).

La normativa riformulata

La preesistente normativa era stata analizzata nei seguenti documenti:

  • circolare Assonime n. 5 del 22 febbraio 2019;
  • documento L’informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati del Cndcec del 15 marzo 2019.

Entrambi i documenti avevano evidenziato i problemi interpretativi ed applicativi generati dalla scarsa chiarezza del testo normativo, l’inadeguato coordinamento con le altre disposizioni vigenti e il carattere del tutto sproporzionato delle sanzioni previste in caso di inadempimento degli obblighi.

Soggetti interessati dagli obblighi di trasparenza

Per quanto riguarda l’ambito applicativo soggettivo la nuova disciplina introduce tipologie di adempimenti diversificati in relazione alle seguenti due categorie di operatori:

  1. Associazioni, onlus, fondazioni e cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 286/1998
  2. Imprese che esercitano attività di cui all’articolo 2195 cod. civ. Imprenditori soggetti all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese esercenti:
  • un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
  • un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
  • un’attività di trasporto per terra o per acqua o per mare;
  • un’attività bancaria o assicurativa;
  • altre attività ausiliarie delle precedenti.

Categoria 1

Con riferimento alla prima categoria di soggetti, la pubblicazione delle informazioni dovrà avvenire entro il 30/06 di ogni anno successivo all’erogazione, sui propri siti internet o su analoghi portali digitali.

Categoria 2

Invece per il secondo gruppo di soggetti occorrerà distinguere tra:

  • Soggetti che sono tenuti alla redazione della nota integrativa
  • Soggetti non tenuti a tale obbligo

I primi sono tenuti ad indicare nella nota integrativa del bilancio d’esercizio ed eventualmente del bilancio consolidato, un riepilogo degli importi ricevuti a titolo di contributi dalla Pubblica Amministrazione, entro il termine di approvazione del bilancio annuale.

I secondi sono tenute a riportare le informazioni, entro il 30/06 di ogni anno successivo all’erogazione, sui propri siti internet secondo modalità liberamente accessibili, o in assenza di questi, sui portali digitali delle associazioni di categoria.

Natura e forma dell’erogazione pubblica

Le erogazioni pubbliche soggette agli adempimenti sopra esposti sono dunque di qualsiasi forma (sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti), in denaro o in natura, effettivamente erogate nel periodo considerato con applicazione del criterio di cassa.

Le disposizioni sopra citate non si applicano qualora l’importo monetario erogato al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000,00 Euro nel periodo considerato.

Sono inoltre escluse:

  •  le agevolazioni fiscali, contributi attribuiti in generale a qualsiasi soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento;
  • le erogazioni pubbliche di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria;
  • gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis iscritti al registro nazionale degli aiuti di Stato.

Le sanzioni

La sanzione in caso di inosservanza degli obblighi è pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000,00 Euro.

Solo qualora l’inosservanza perduri oppure il pagamento della sanzione non avvenga entro il termine fissato per l’ottemperanza, il comportamento è sanzionato con la restituzione integrale delle somme ricevute entro i successivi tre mesi.

Il soggetto competente ad irrogare la sanzione è l’Amministrazione Pubblica che ha erogato il beneficio o, in difetto, il prefetto del luogo ove ha sede il beneficiario.

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