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Credito di imposta ed incentivi contro il caro bollette

da | 3 Mag 2022 | Finanza Agevolata, Non categorizzato

Incentivi dal 12% al 25% per ridurre i costi di energia o gas, sotto forma di credito d’imposta, sono gli strumenti introdotti dal governo con il decreto Energia. I crediti possono essere ceduti a terzi ed è prevista una diversa modalità di calcolo a seconda dei potenziali beneficiari.

IMPRESE NON ENERGIVORE

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, se non rientrano nelle imprese a forte consumo di energia elettrica individuate dal Dm 21 dicembre 2017, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, comprovata mediante le relative fatture d’acquisto. Potranno avvalersi del credito le imprese che abbiano subito, nel primo trimestre del 2022, un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre dell’anno 2019.

IMPRESE NON GASIVORE

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale individuate dall’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, è riconosciuto un contributo pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre 2022. Il contributo sarà erogato alle imprese che avranno subito per il primo trimestre un aumento del prezzo del gas superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019. La media dei prezzi sarà calcolata in relazione ai prezzi di riferimento forniti dal Mercato infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (Gme).
Per ambedue le categorie, il contributo sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione. Può essere cumulato con altre agevolazioni aventi per oggetto i medesimi costi, purché l’agevolazione totale non superi l’ammontare totale del costo. Il credito non concorrerà alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

CEDIBILITÀ CREDITI

Con l’articolo 9 del decreto legge 21/2022 viene concessa la possibilità per le imprese gasivore ed energivore, comprese quelle agevolate con il Dl 27 gennaio 2022 n. 4 (articolo 15), di cedere il credito d’imposta ottenuto, per l’intero del suo importo, ad altri soggetti quali istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo. La stessa facoltà era concessa agli altri crediti dagli articoli che istituivano l’agevolazione.

In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie dovranno richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta, rilasciato dai responsabili dell’assistenza fiscale. I cessionari potranno usufruire del credito con le stesse modalità con cui il soggetto cedente ne avrebbe usufruito entro e non oltre il 31 dicembre 2022. Le modalità attuative saranno comunicate con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

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