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Il credito da industria 4.0 solo con regolarità contributiva

da | 18 Mar 2021 | Finanza Agevolata, Non categorizzato

 

Il codice da inserire in F24 per poter utilizzare il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è stato definito ma prima di utilizzare l’agevolazione è necessario che le imprese controllino di avere il Durc in regola e di non aver subito sanzioni interdittive. I nuovi paletti sono stati inseriti con la legge 160/19, la quale ha trasformato la maggiorazione degli ammortamenti su investimenti in macchinari e software in credito d’imposta. È di tutta evidenza che la prima modalità interessava una ristretta platea di imprese, in particolare quelle con bilanci che esprimevano buoni risultati economici, tali per cui un aumento degli ammortamenti rappresentava un modo per generare un risparmio sulle imposte.

L’introduzione di un credito di imposta fino al 40% prima, poi al 50% dal 2021, utilizzabile in compensazione tramite modello F24, ha aperto un’opportunità importante a tutte le imprese. Quindi, anche quelle che soffrono di più in questo periodo di crisi hanno la possibilità di effettuare investimenti sostenute da un incentivo importante. Per queste imprese, però, potrebbe essere più difficile rimanere in “regola”. La legge prevede che la fruizione del beneficio spettante sia condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabile in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui all’articolo 9, comma 2 del Dlgs 231/01). Sono pure escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive in base all’articolo 9, comma 2, del Dlgs 231/01.

La versione iniziale della norma prevedeva la maggiorazione degli ammortamenti, variabile a seconda dell’ammontare della spesa. La percentuale massima era quella del 170% per gli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2019. Sono rientrati nella stessa normativa gli investimenti consegnati nel 2020, che erano però iniziati nel 2019. La norma stabiliva che gli investimenti con ordine emesso e accettato prima del 31 dicembre 2019 e per i quali era stato pagato un acconto di almeno il 20% rientravano nel beneficio previsto dall’iper-ammortamento, se beni 4.0, o nel super-ammortamento, se beni ordinari. Il credito di imposta, invece, spetta sugli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2020 e può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24. Può essere utilizzato per compensare i debiti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto, all’imposta sul valore aggiunto, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Può essere utilizzato anche per pagare i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative. Può compensare sia i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, sia i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti. Relativamente all’interconnessione e all’integrazione, non cambia niente tra i due strumenti. Il cambiamento significativo è sulle condizioni in cui deve trovarsi il beneficiario. 

Fonte: Il Sole 24 Ore

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