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Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Finalità

La misura mira supportare ed incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Soggetti beneficiari

Possono usufruire del credito tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta alle seguenti condizioni.

Spese Ammissibili e entità dell'Agevolazione

1. Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ex Iper ammortamento)

Dal 16/11/2020 al 31/12/2021*

– 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
– 30% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
– 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

* Il periodo di competenza si estende fino al 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento.

Dal 01/01/2022 al 31/12/2021*

– 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
– 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
– 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

* Il periodo di competenza si estende fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento

Dal 01/01/2023 al 31/12/2025*

– 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
– 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
– 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

* Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

2. Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

Dal 16/11/2020 al 31/12/2023*: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.

* ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024**: 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.

** ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Dal 01/01/2025 al 31/12/2025***: 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.

*** ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Art. 21 D.L. 50/2022 – Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0
Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta prevista dall’articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è elevata al 50 per cento.

 

Altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento) diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A

Dal 16/11/2020 al 31/12/2021*: 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Dal 01/01/2022 al 31/12/2022**: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

* Il periodo di competenza si estende fino al 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento.

** Il periodo di competenza si estende fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento

Altri beni strumentali immateriali diversi da quelli ricompresi nel citato allegato B

Dal 16/11/2020 al 31/12/2021*: 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milioni di euro.
Dal 01/01/2022 al 31/12/2022**: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milioni di euro.

* Il periodo di competenza si estende fino al 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento.

** Il periodo di competenza si estende fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento. 

Per il periodo dal 16/11/2020 al 31/12/2021, sia per i beni materiali che per quelli immateriali è prevista un’aliquota del 15% nel caso si tratti di investimenti destinati alla realizzazione di modalità di lavoro agile

 

 

Come si accede

Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Scopri subito se la tua impresa può usufruire di questa agevolazione.

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