Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti e imballaggi riciclati 2023-2024
Finalità
L’obiettivo della misura è quello di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio.
Con l’art. 1, commi da 686-690, della Legge n. 197 del 2022, riconosce un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate dalle imprese, negli anni 2023 e 2024, per gli acquisti di:
– prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
– imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.
Il decreto ministeriale del 2 aprile 2024 definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo.
Condizioni, entità e forma dell’agevolazione
Il credito d’imposta è riconosciuto per le spese, sostenute nel biennio 20232024, relative all’acquisto di:
prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica;
imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi:
– gli imballaggi in carta e cartone, a eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
– gli imballaggi in legno non impregnati;
imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta;
imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio;
imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.
I prodotti e gli imballaggi di cui sopra devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni previste dall’Allegato 1 al Decreto Ministeriale del 2 aprile 2024.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 36% delle spese ammissibili, sostenute nel 2023 e nel 2024, entro un limite annuo di euro 20.000 e nel rispetto delle risorse stanziate, pari a 5 milioni di euro per ciascuna annualità. L’agevolazione è un aiuto di Stato in regime “de minimis” ed è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche (eccetto quelle che si configurino come aiuti di Stato), tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
La fruizione del credito d’imposta non è automatica, ma è subordinata alla presentazione di un’istanza al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, esclusivamente per via telematica, entro 60 giorni dall’attivazione della procedura informatica.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, decorsi dieci giorni dalla data di trasmissione dell’elenco delle imprese beneficiarie.
Scadenza
L’utilizzo in compensazione del credito non ha scadenze.