BANDI

Descrizione Bando

Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.

La dotazione è di 400 milioni di euro, a valere sulle risorse della Misura M1C2 – Investimento 7 del PNRR (sotto-investimento 1).

L’operatività del Fondo è disciplinata dal decreto ministeriale 21 ottobre 2022 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica.

Il decreto direttoriale del 23 dicembre 2024 definisce termini e modalità di presentazione delle domande attraverso l’apertura di uno sportello finalizzato al sostegno di programmi di investimento per la tutela ambientale con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro operante attraverso una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie delle domande presentate.

 

Soggetti Beneficiari

Le agevolazioni sono concesse a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda devono:

  • essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;
  • operare nel settore manifatturiero di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
  • non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.
  • non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del DM 21 ottobre 2022.

Il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il 50% delle risorse è riservata alle imprese energivore (ovvero quelle inserite nell’elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA, relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167).

 

Tipologia di interventi ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 7 del Decreto del 21 ottobre 2022 relative all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:

  • Suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile)
  • Opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali)
  • Impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione
  • Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate

La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale. Nello specifico, sono ammesse:

  • spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza;
  • spese di personale relative ai formatori;
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

Entità e forma dell’agevolazione

I programmi di investimento devono essere volti al perseguimento, in via esclusiva, di un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, qualora non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente all’intervento. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo, gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2% (due percento) rispetto alla situazione precedente.

I suddetti programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni di euro e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Entro tale termine dovrà intervenire anche l’entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolato.

I programmi di investimento inoltre devono rispettare il divieto di doppio finanziamento, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e successive modificazioni e integrazioni, e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH) e successive modificazioni e integrazioni, e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare MEF-RGS del 14 maggio 2024, n. 22, e alle relative schede tecniche applicabili.

 

Scadenza

Le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on-line attraverso la piattaforma informatica accessibile nell’apposita sezione del sito web dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. –Invitalia, a partire dalle ore 12:00 del 5 febbraio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025. La procedura di compilazione della domanda di agevolazione e la ulteriore documentazione allegata sarà resa disponibile per tempo nel sito internet di Invitalia.

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