Home 9 Bandi - Settori 9 Agricoltura 9 Misura MINI IRES 2025: sostegno agli investimenti delle imprese
BANDI

Descrizione Bando

L’obiettivo della misura è quello di sostenere gli investimenti delle imprese in beni strumentali nuovi 4.0 e/o 5.0 effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino al 31 ottobre 2026.
I commi dal 436 al 444 della Legge di Bilancio 2025 riconoscono, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per la generalità delle imprese, il 2025), un’aliquota IRES agevolata del 20%, in luogo di quella ordinaria del 24%, alle società ed enti che investono in beni strumentali tecnologicamente avanzati.

 

Soggetti Beneficiari

I beneficiari sono le società e gli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere
a), b) e d) del Tuir:
– le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a
responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua
assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n.
2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE)
n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato (articolo 73, comma ,1
lettera a) del Tuir);
– gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti
nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciali (articolo 73, comma ,1 lettera b) del
Tuir);
– le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (articolo 73, comma ,1 lettera d) del Tuir).

Sono escluse dall’agevolazione le società e gli enti in liquidazione ordinaria,
assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, e le società e gli
enti che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente,
sulla base di regimi forfetari.

 

Requisiti di accesso all’agevolazione

L’accesso alla “mini Ires” richiede il soddisfacimento congiunto di una serie
di requisiti relativi a:
investimenti qualificati;
nuove assunzioni e livelli occupazionali dell’impresa.

Requisiti relativi agli investimenti qualificati:
– accantonamento ad apposita riserva di una quota pari ad almeno l’80%
degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
– effettuazione di investimenti, in proprietà o locazione finanziaria, in
beni strumentali nuovi materiali e immateriali 4.0 e/o 5.0, a decorrere
dal 1° gennaio 2025 fino al 31 ottobre 2026, in misura non inferiore a
20 mila euro e in misura almeno pari al maggiore fra:

– il 30% della riserva accantonata sugli utili dell’esercizio in corso al
31 dicembre 2024 (ovvero il 24% degli utili dell’esercizio in corso al
31 dicembre 2024);
– il 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.


Requisiti relativi a nuove assunzioni e livelli occupazionali
:
– nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, l’impresa non deve aver fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni;
– nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve essere diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
– nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, devono essere state effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l’1% del
numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, deve essere stata effettuata almeno una nuova assunzione.

 

Entità e forma dell’agevolazione

L’agevolazione consiste nell’applicazione dell’aliquota IRES ridotta, in misura pari al 20% (in luogo dell’ordinaria aliquota del 24%) sui redditi imponibili del periodo d’imposta 2025.
L’agevolazione rileva ai fini della determinazione del saldo IRES del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, ma non rileva ai fini dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

 

Scadenza

La scadenza per la verifica dei requisiti e il calcolo dell’agevolazione è il termine per il versamento del saldo IRES relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 (di norma 30 giugno 2026 o 30 luglio 2026, con la maggiorazione dello 0,40%).

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