Bonus Pubblicità, possibile prenotare il credito 2021
Fino al 31 marzo 2021 è possibile inviare la «Comunicazione per la fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari» al Dipartimento per l’informazione e l’editoria. La comunicazione, con funzione di prenotazione del bonus per l’anno 2021, deve essere trasmessa mediante i servizi telematici delle Entrate, utilizzando la procedura nella sezione dell’area riservata «Servizi per» alla voce «Comunicare», accessibile con Spid, Cns o Cie e con le credenziali Entratel e Fisconline. Il bonus pubblicità per gli anni 2021 e 2022 potrà essere goduto anche in relazione agli investimenti sulle emittenti tv e radio locali.
Il credito di imposta è stato introdotto dall’articolo 57-bis del Dl 50/2017. La platea dei beneficiari comprende le imprese e i lavoratori autonomi (indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile), nonché gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle tv e radio locali, analogiche o digitali.
A regime il credito d’imposta è concesso, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 dell’articolo 57-bis del Dl 50/2017 e in ogni caso nei limiti dei regolamenti UE relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento Ue agli aiuti de minimis. Per fruire del credito di imposta è necessario che il valore degli investimenti pubblicitari superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. In questo quadro normativo è intervenuta la legge 178/2020 che, introducendo il comma 1-quater all’articolo 57-bis del Dl 50/2017 ha previsto che per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi previsti, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Dalla lettura pareva emergere che, per gli anni 2021 e 2022, il bonus fosse limitato agli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici; interpretazione rafforzata dal fatto che non era stata prevista alcuna dotazione finanziaria in relazione alle campagne pubblicitarie effettuate sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. Le istruzioni precisano viceversa che, accanto alla misura di natura straordinaria introdotta dalla legge di Bilancio 2021 per la stampa, resta applicabile la misura a regime in relazione alla pubblicità effettuata sulle tv e radio locali, anche digitali.
In sintesi, per gli anni 2021 e 2022 il bonus è riconosciuto:
– nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno dei due anni;
– nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1% degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo nell’anno precedente, in relazione agli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.